"Chi intende disdire, deve prima accertarsi di aver pagato per intero il canone dell’anno in corso e di non avere altre pendenze con il S.A.T.. (Sportello Abbonamenti Tv, prima Urar tv).

La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
- l’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore,
- l’abbonato comunica di non essere più in possesso di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto, incendio o guasto).

In questi casi è sufficiente compilare la cartolina “D” (la “B” se il libretto è recente) allegata al libretto nella parte 1 ed inviarla SENZA BUSTA in Raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento). Infatti la disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo.
La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia già corrisposto l’intera annualità non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
Poichè il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.

Se non si possiede il libretto di abbonamento è possibile spedire questo modulo, stavolta in busta chiusa Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, all’indirizzo: S.A.T. - CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246).
Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246).

La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 Dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.

Per richiedere il suggellamento del proprio televisore occorre innanzitutto effettuare un vaglia a favore dell’Agenzia delle Entrate - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino Vaglia e Risparmi, indicando nella causale “diritti per spese chiusura apparecchio televisivo, ruolo n. ………..”, versando la somma di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Dopo aver effettuato il vaglia:

- se si possiede il libretto di abbonamento, occorre compilare la cartolina D (o B nei libretti più recenti) allegata al libretto nella parte 2, riportando negli spazi bianchi il numero del vaglia e la data del versamento (oppure allegando la ricevuta del vaglia). Spedire quindi SENZA BUSTA in Raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento) entro il 31 Dicembre allo stesso indirizzo. Al momento del ricevimento della cartolina di ritorno, si potrà spedire in Raccomandata con Ricevuta di Ritorno il libretto di abbonamento, avendo cura di togliere le ricevute dei versamenti che avete corrisposto alla rai negli ultimi 10 anni.

- se non si possiede il libretto di abbonamento è possibile, dopo aver fatto il solito Vaglia Postale, spedire questo modulo, stavolta in busta chiusa Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, al solito indirizzo: Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Conservare sempre una fotocopia fronte/retro della cartolina o della lettera di disdetta, più la ricevuta del vaglia per l’utente.

A seguito della richiesta di suggellamento un dipendente dell’Agenzia delle Entrate SAT o un funzionario della Guardia di Finanza si recherà dall’abbonato, il quale dovrà mettere a disposizione dell’ispettore il suo apparecchio, che così verrà posto in un apposito involucro per renderlo inutilizzabile.

In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246